Art. 14.
(Tipologia e disciplina del contratto di inserimento lavorativo).

      1. Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico

 

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progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito è dallo stesso verificato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale di attuazione.
      2. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per la durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti di inserimento lavorativo da datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti.
      3. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di assunzioni a termine dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
      4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore di lavoro non può stipulare più di un contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
      5. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti di inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro che non hanno trasformato in assunzioni a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti di inserimento lavorativo a termine venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.